Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. LL.PP.. 20/12/2001

a) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione temporanea mista non è specificamente qualificata)

b) le mandanti che intendono assumere l'esecuzioni di lavorazioni della categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione temporanea mista non è specificamente qualificata), fermo restando la copertura dell'intero importo

c) le mandanti che intendono assumere lavori nelle categorie scorporabili devono possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali categorie

d) l'importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere coperto anche da più di una mandante con la condizione che almeno una di esse (da considerarsi mandataria della sub associazione orizzontale che intende assumere l'esecuzione delle lavorazioni della categoria scorporabile) sia qualificata per una classifica adeguata al 40% dell'importo e le altre per una classifica adeguata al 10% del suddetto importo, fermo restando la copertura dell'intero importo. Si ritiene, però, che la possibilità di concorrere in forma di associazione mista debba essere esplicitamente prevista nei bandi di gara. Le stazioni appaltanti nello stabilire tale possibilità devono comunque adottare una particolare cautela. La facoltà deve essere valutata con riferimento, in particolare, al tipo ed all'importo delle lavorazioni delle categorie scorporabili. Deve essere anche valutato se non sia necessario prevedere nei documenti progettuali che l'esecuzione di tali ca- tegorie debba avvenire costituendo per ognuna di esse, ai sensi dell'art. 96 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, una apposita società. Va inoltre precisato che non vi può essere dubbio in merito al fatto che la disposizione (art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) - che permette alle imprese associate o consorziate di considerare, qualora qualificate per almeno un quinto dell'importo complessivo a base di gara, la propria classifica incrementata di un quinto - è applicabile anche alle associazioni di tipo verticale o misto. In tal caso, però, è evidente che la suddetta condizione di qualificazione per un quinto dell'importo complessivo dell'appalto va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili. Va infine considerato che l'assetto normativo illustrato si applica anche ai consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile ed ai gruppi europei di interesse economico (art. 10, comma 1, lettera e) ed e-bis) della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni) con riferimento alle capogruppo ed alle imprese consorziate. Altro aspetto delle disposizioni che si stanno esaminando riguarda il fatto che i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare di appalto e le modalità di documentazione del loro possesso da parte dei concorrenti (art. 3, comma 2, art. 3, comma 6, art. 28, art. 30, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e art. 73, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) sono diversi a seconda dell'importo complessivo dell'intervento. In base a tali diversità gli appalti sono da considerarsi suddivisi in quelli di

a) importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi)

b) importo complessivo superiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000) e pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi)

c) importo complessivo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) e pari o inferiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000)

d) importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 (L. 290.440.500). In primo luogo va rilevato che gli appalti di importo complessivo superiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000) e pari o inferiore euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) non pongono particolari problemi in quanto in tali casi la qualificazione deve essere dimostrata mediante le attestazioni di qualificazione e le categorie scorporabili da indicare nei bandi sono certamente pari o superiori a euro 150.000 (L. 290.440.500) e, quindi, comunque la qualificazione deve essere dimostrata mediante le suddette attestazioni. Così non pongono particolari problemi gli appalti di importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) in quanto ad essi si applicano in ogni caso particolari disposizioni (art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e, quindi, non vi è obbligo del possesso delle attestazioni di qualificazione. Gli appalti di importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) pongono, invece, il problema di stabilire se le mandatarie e le mandanti, sia dei raggruppamenti orizzontali, sia di quelli verticali e sia di quelli misti - nel caso che gli importi cui sono da riferirsi le attestazioni di qualificazione siano inferiori a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi)

-debbano dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo di loro spettanza (art. 3, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Non vi è dubbio che tale obbligo deve sussistere in quanto in caso contrario non vi sarebbe par condicio fra soggetto singolo e soggetti plurimi. Anche gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) e pari o inferiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000) pongono alcuni problemi in quanto gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili possono essere sia superiori a euro 150.000 (L. 290.440.500) e sia pari o inferiori a euro 150.000 (L. 290.440.500). Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili siano tutti superiori a euro 150.000 non vi è dubbio che la qualificazione deve essere dimostrata attraverso le attestazioni di qualificazione. Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili siano alcuni superiori a euro 150.000 ed altri inferiori si pone il problema di stabilire se la qualificazione debba essere comun- que dimostrata tramite attestazione di qualificazione oppure può esse re dimostrata anche rispettando le disposizioni previste per gli appalti di importo pari o inferiori a euro 150.000 (art. 28 del Decreto del Pre sidente della Repubblica n. 34/2000). Le disposizioni che interferiscono con il problema sono cinque

a) la prima (art. 8, comma 2, della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni) prevede la istituzione di un "... sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a euro 150.000 ...".

b) la seconda (art. 8, comma 11-quinquies, della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni) prevede che il regolamento di qualificazione debba stabilire "... i requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000."

c) la terza (art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) stabilisce che la qualificazione di cui all'art. 8 della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni "... è obbligatoria per chiunque esegua i lavori affidati dai...... di importo superiore a euro 150.000."

d) la quarta (art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) stabilisce che "... le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000 qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo: ..." e, quindi, anche se non in possesso dell'attestazione di qualificazione

e) la quinta (art. 73, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che stabilisce che vanno indicate nei bandi "... tutte le parti, appartenenti a categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro ...". Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) prevedono che l'attestazione di qualificazione riguarda gli esecutori dei lavori e, quindi, sembrereb be che nel caso di importi delle categorie scorporabili che siano infe riori a euro 150.000, non si potrebbe richiedere obbligatoriamente il possesso della suddetta attestazione per quell'imprese che esegui ranno tali lavorazioni. Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) prevedono che l'attestazione di qualificazione riguarda i soggetti che partecipano alle gare e, quindi, sembrerebbe che è ininfluente il fatto che il bando preveda lavorazioni di importo inferiore a euro 150.000 in quanto è l'importo complessivo dell'appalto che condiziona se debba o non debba considerarsi obbligatorio il possesso della suddetta attestazione. È evidente, però, che la disposizione che condiziona la risposta al quesito è quella di cui alla lettera e), la quale - poichè stabilisce che le lavorazioni delle categorie scorporabili devono essere indicate nel bando di gara non solo sulla base del fatto che sono di importo pari o superiore a certi valori ma anche perchè, sulla base di quanto precisato dall'Autorità, sono state considerate autonomi lavori con riferimento alle declaratorie delle categorie generali o specializzate - comporta il fatto che le imprese che eseguiranno tali lavorazioni, qualora siano le aggiudicatarie stesse, devono essere in ogni caso in possesso di adeguata qualificazione. Alla stessa conclusione si perviene esaminando separatamente i casi dell'impresa singola e delle associazioni temporanee. Per quanto riguarda l'impresa singola, poichè è disposto (art. 95, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che la qualificazione deve essere comunque adeguata all'importo complessivo dell'appalto, non vi è dubbio che la qualificazione deve essere dimostrata mediante il possesso dell'attestazione di qualificazione. Ammettere, infatti, che la qualificazione possa essere dimostrata anche con il possesso dei requisiti previsti per gli appalti di importo pari o inferiori a euro 150.000 (art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) potrebbe comportare che la cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa nel quinquennio di riferimento non sia pari o superiore all'importo complessivo dell'appalto in quanto lo stesso certificato potrebbe essere impiegato per documentare più requisiti, in contrasto con il principio che ogni certificato deve essere utilizzato una sola volta. Per quanto riguarda l'impresa plurima di tipo orizzontale, poichè è disposto (art. 13, comma 2, della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni e art. 95, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e articolo) che le imprese associate sono soli- dalmente responsabili le qualificazioni possedute dalle imprese associate e che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia della mandanti o consorziate, debbono essere non inferiori ad una percentuale dei requisiti previsti per il soggetto singolo che, come prima precisato sono dimostrati mediante l'attestazione di qualificazione, non vi è dubbio che anche in questo caso la qualificazione debba essere dimostrata tramite il possesso della suddetta attestazione. Per quanto riguarda l'impresa plurima di tipo verticale, poichè è disposto (art. 13, comma 2, della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni e art. 95, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia delle mandanti o consorziate, debbono essere adeguati alla categoria ed all'importo dei lavori che intendono assumere, non vi è dubbio che la qualificazione della mandataria e delle mandanti debba essere dimostrata mediante il possesso dell'attestazione di qualificazione in quanto si tratta di eseguire lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire autonomi lavori. Va in ultimo rilevato che, nel caso dei subappaltatori, si applicano certamente le disposizioni di cui alle precedenti lettera a) e c) in quanto questi sono da considerarsi certamente esecutori di lavori e non partecipanti alle gare. * * * Dal combinato disposto delle suddette disposizioni in conclusione si può affermare che:

 

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